Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. Attualmente la normativa vigente prevede 3 tipologie di accesso agli atti amministrativi:

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso.

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 e modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. Esso consente, a qualunque soggetto interessato, di chiedere la pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'Amministrazione pubblica e che questa abbia omesso di pubblicare.

Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 33/2013 e modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016. Anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. Con l'accesso civico generalizzato chiunque ha diritto di richiedere l'accesso a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.



Ultimo aggiornamento: 26/04/2026